Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
(in GU 16 settembre 1992, n.
218)
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica
Il Ministro dell'interno:
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica;
Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica contenute in allegato al presente decreto.
Allegato NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA
1. Generalità . 1.0. Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i
criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali
adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di
tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il
rischio di incendio. Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai
termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre
1983 ( Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). 1.1. Campo di
applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali
di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso
di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle
vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si
intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento
di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o
l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le
disposizioni contenute nel successivo punto 13. 1.2.
Classificazione. Le scuole vengono suddivise, in relazione alle
presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di
personale docente e non docente, nei seguenti tipi: tipo 0: scuole con
numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; tipo 1: scuole con
numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; tipo 2: scuole
con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; tipo 3:
scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; tipo
4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200
persone; tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le
1200 persone. Alle scuole di tipo «0º si applicano le particolari norme
di sicurezza di cui al successivo punto 11. Ogni edificio, facente
parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici,
rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. 2.
Caratteristiche costruttive . 2.0. Scelta dell'area. Gli edifici da
adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che
comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione. Per quanto
riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976). 2.1. Ubicazione. I
locali ad uso scolastico possono essere ubicati: a ) in edifici
indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da
altri; b ) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti
o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto
specificato al secondo comma del punto 2.0, purchè le norme di sicurezza
relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la
contiguità di scuole. 2.2. Accesso all'area. Per consentire
l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi
all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere
i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4
m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al
10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). 2.3. Accostamento
autoscale. Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere
assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei
Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno
ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale
requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono
essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di
scale a prova di fumo. 2.4. Separazioni. Le attività scolastiche
ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b ) del punto 2.1
devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti
l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI
120 senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che per
relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con
altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è
ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di
fumo. Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite
indipendenti. E' consentito che l'alloggio del custode, dotato di
proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti
l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI
120. 3. Comportamento al fuoco . 3.0. Resistenza al fuoco delle
strutture. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari
tipi di materiali suddetti, nonchè la classificazione degli edifici in
funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le
modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 ( Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del
carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le
predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da
garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e
REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24
m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza
al fuoco di almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture
separanti). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio
specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative
normative. 3.1. Reazione al fuoco dei materiali. Per la
classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al
decreto ministeriale 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984): a ) negli atrii, nei corridoi,
nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è
consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati
materiali di classe 0; b ) in tutti gli altri ambienti è consentito che
le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che
gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2
se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti
di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti
in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che
vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di
classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 1992); c ) i materiali di rivestimento combustibili,
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in
opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi
vuoti o intercapedini; d ) i materiali suscettibili di prendere fuoco
su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1. 4. Sezionamenti . 4.0.
Compartimentazione. Gli edifici devono essere suddivisi in
compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente
quella indicata nella tabella A. Gli elementi costruttivi di
suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di
resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.
Tabella A
Altezza
antincendi
Massima superficie del compart. (m - ) fino a 12 m . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 da
12 m a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000 da oltre 24 m a 32 m . . . . . . . . . . . . . . .
. 4.000 da oltre 32 m a 54 m . . . . . .
. . . . . . . . . . 2.000
4.1. Scale. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. La larghezza
minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere
rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di
tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non
rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la
pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante
centrale o dal parapetto interno. Il vano scala, tranne quello a prova
di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di
aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m . Nel vano di
areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione
dagli agenti atmosferici. 4.2. Ascensori e montacarichi. Le
caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere
congrue con quanto previsto al punto 3.0. Gli ascensori e montacarichi
di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al
punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148). 5.
Misure per l'evacuazione in caso di emergenza . 5.0.
Affollamento. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato
in: aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti
siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato
sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di
persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare dell'attività; aree destinate a servizi:
persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di
affollamento pari a 0,4 persone/m . 5.1. Capacità di deflusso. La
capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore
a 60 per ogni piano. 5.2. Sistema di via di uscita. Ogni scuola,
deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita
dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione
della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo
sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e
non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre
che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di
sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo
interna. 5.3. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie
di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va
eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali
frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non
inferiore a m 1,20. 5.4. Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza
delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere
misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale
frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente. 5.5.
Larghezza totale delle uscite di ogni piano. La larghezza totale delle
uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole che
occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo
affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a
quelli aventi maggiore affollamento. 5.6. Numero delle uscite. Il
numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere
inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso
collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività
parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della
normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non
inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con
sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. Le aule
didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le
porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo
quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25
e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze
infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia
superiore a 5. Le porte che si aprono verso corridoi interni di
deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza
utile dei corridoi stessi. 6. Spazi a rischio specifico. 6.0.
Classificazione. Gli spazi a rischio specifico sono così
classificati: spazi per esercitazioni; spazi per
depositi; servizi tecnologici; spazi per l'informazione e le
attività parascolastiche; autorimesse; spazi per servizi logistici
(mense, dormitori). 6.1. Spazi per esercitazioni. Vengono definiti
spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove,
esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività
scolastica. Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi
annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1º interrato,
fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con
densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra
senza comunicazioni con i piani interrati. Indipendentemente dal tipo
di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del
Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento
degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali
nonchè la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio,
vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella
circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI
60. Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale
deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura
automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60. Nei locali dove
vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine
radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali
infiammabili. Detti locali debbono essere realizzati in modo da
consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la
raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di
estinzione di princìpi di incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove
vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere
provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti
attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in
pianta del locale. Qualora vengano manipolati gas aventi densità
superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della
superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con
grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete
attestata all'esterno e poste a filo pavimento. Le apparecchiature di
laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun
bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che
intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma. 6.2. Spazi per
depositi. Vengono definiti «spazi per deposito o magazzinoº tutti
quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso
didattico e per i servizi amministrativi. I depositi di materiali
solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani
1º e 2º interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione le strutture di separazione devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e
le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno
n. 91 del 14 settembre 1961. Il dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonchè la
classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno
determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella
circolare n. 91 citata. Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI
60. L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60
dotate di congedo di autochiusura. La superficie massima lorda di ogni
singolo locale non può essere superiore a: 1000 m per i piani
fuori terra; 500 m per i piani 1º e 2º interrato. I suddetti
locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad
1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia
fitta. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i
30 kg/m ; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà
essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento
automatico. Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un
estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21
A, ogni 200 m di superficie. I depositi di materiali infiammabili
liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del
fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali
materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri
tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di
almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non
inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m di superficie. Per esigenze
didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente,
all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino
di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili. 6.3. Servizi tecnologici
. 6.3.0. Impianti di produzione di calore. Per gli impianti di
produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in
vigore. E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile
liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti. 6.3.1. Impianti di
condizionamento e di ventilazione. Gli eventuali impianti di
condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o
localizzati. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come
fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili. Negli impianti
centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW i gruppi
frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le
centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata
volumetrica). Le strutture di separazione devono presentare resistenza
al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse
praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60
dotate di congegno di autochiusura. Le condotte non devono
attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; vie di
uscita; locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio. L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte
sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a
quella del vano attraversato. Qualora le condotte debbano attraversare
strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere
installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda
resistente al fuoco REI 60. 6.3.1.1. Dispositivo di controllo. a )
Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di
comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio. b ) Dispositivi automatici
termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità
superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi
termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento
anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a
70 ºC, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle
condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre
l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto
dei ventilatori senza l'intervento manuale. c ) Dispositivi automatici
di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di
potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di
fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente
comma, che comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali
dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore. 6.3.2. Condizionamento
localizzato. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile. 6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria
compressa. Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono
essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso
l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo
non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale. 6.4. Spazi
per l'informazione e le attività parascolastiche. Vengono definiti
«spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche, i
seguenti locali: auditori; aule magne; sale per
rappresentazioni. Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori
terra o al 1º interrato fino alla quota massima di --7,50 m; se la
capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non
scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse
possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle
suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a
condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica;
potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto
delle disposizioni di cui al punto 2.4. 6.5. Autorimesse. Detti
locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle
specifiche norme tecniche in vigore. 6.6. Spazi per servizi logistici
. 6.6.1. Mense. Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione
dei pasti. Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il
lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile
liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di
sicurezza vigenti. 6.6.2. Dormitori. Locali destinati
all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico. Essi
devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal
Ministero dell'interno per le attività alberghiere. 7. Impianti
elettrici . 7.0. Generalità. Gli impianti elettrici del complesso
scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla
legge 1º marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di
interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di
togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore
deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze
dell'ingresso o in posizione presidiata. 7.1. Impianto elettrico di
sicurezza. Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza
alimentato da apposita sorgente, distinta da quella
ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le
seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle
persone: a ) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i
passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; b ) impianto di
diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra apparecchiatura
può essere collegata all'impianto elettrico di
sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi
inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal
personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere
inferiore ai 30'. Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con
alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori,
qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la
ricarica completa entro 12 ore. 8. Sistemi di allarme . 8.0.
Generalità. Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in
grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di
pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il
suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante
il funzionamento della scuola. 8.1. Tipo di impianto. Il sistema di
allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso
impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purchè venga
convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve
essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti. 9. Mezzi ed
impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi. 9.0.
Generalità. Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi
antincendio come di seguito precisato. 9.1. Rete idranti. Le scuole
di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da
una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una
colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere
derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante
con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione
flessibile o attacco per naspo. La tubazione flessibile deve essere
costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di
lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta. Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di
raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta. Tale idrante deve
essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo
interna. Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3
piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per
autopompa. Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per
autopompa per tutto l'impianto. L'impianto deve essere dimensionato per
garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel
caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2
colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad.,
con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno
60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al
punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica
alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve
essere costantemente garantita. Le elettropompe di alimentazione della
rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria
linea preferenziale. Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio
della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di
riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio
elettropompa e motopompa o due elettropompe). L'avviamento dei gruppi
di pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni di alimentazione e
quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal
fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei
vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI
60. 9.2. Estintori. Devono essere installati estintori portatili di
capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal
Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2
di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due
estintori per piano. 9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di
estinzione degli incendi. Limitatamente agli ambienti o locali il cui
carico d'incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di
rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di
estinzione ad attivazione automatica, se interrato. 10. Segnaletica di
sicurezza. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 ( Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). 11. Norme di sicurezza per le
scuole di tipo «0º. Le strutture orizzontali e verticali devono avere
resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti elettrici
devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186
del 1º marzo 1968. Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di
emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. Devono essere
osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2,
12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9. 12. Norme di esercizio. A cura del
titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli
periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza,
dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo,
delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente. 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e
devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso
dell'anno scolastico. 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute
costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 12.2. é fatto divieto di
compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle
uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola,
verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni. 12.3. Le
attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati
periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza. 12.4. Nei
locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o
facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme
libere. 12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere
effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature
di tipo autorizzato. 12.6. Nei locali della scuola, non appositamente
all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati
recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili
o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere
vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente
necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di
ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 12.7. Al termine
dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di
apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere
interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile,
la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici
facilmente visibili. 12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono
essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità,
lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90
m. 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non
inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. 12.10. Il
titolare dell'attività deve provvedere affinchè nel corso della gestione
non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per
tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla
complessità e capienza della struttura scolastica. 13. Norme
transitorie. Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni
contenute negli articoli seguenti: scuole realizzate successivamente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18
dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di
massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10,
12. 14. Deroghe. Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o
per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna
delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della
gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29
luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo. Le
istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di
relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le
caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di
garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme
a cui si intende derogare. *Sono approvate le norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente
decreto. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1992*
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